NORMATIVA · Giugno 2026 · 5 minuti di lettura
Legge PMI 2026: cosa cambia davvero per la sicurezza sul lavoro nelle PMI
Dal 7 aprile 2026 è in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la cosiddetta “Legge annuale sulle PMI”. Tra le sue disposizioni ci sono modifiche concrete al D.Lgs. 81/08 che riguardano direttamente le piccole e medie imprese. In questo articolo spieghiamo cosa cambia, cosa rimane invariato e cosa fare nei prossimi 60 giorni.
Norma di riferimento Legge 11 marzo 2026, n. 34 · G.U. n. 68 del 23 marzo 2026 · In vigore dal 7 aprile 2026 Modifica: D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) Si applica principalmente a: microimprese, PMI fino a 50 dipendenti (alcune misure fino a 200) |
Le 4 novità che impattano sulle PMI
La legge non stravolge il sistema. Introduce invece quattro aggiustamenti mirati che, se capiti bene, possono semplificare alcuni adempimenti.
1. Modello organizzativo semplificato (MOG)
L’INAIL ha 120 giorni (dall’entrata in vigore) per elaborare modelli di organizzazione e gestione semplificati, pensati su misura per micro e PMI. Adottarli non è obbligatorio, ma chi lo fa ottiene un’esimente dalla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 — una protezione concreta per il titolare in caso di infortuni gravi.
2. Formazione in realtà virtuale e tracciabilità digitale
È ora consentito l’uso di simulatori e realtà virtuale per l’addestramento specifico, con obbligo di tracciabilità digitale. Una novità rilevante per settori con rischi elevati (logistica, manifattura, cantieri) che permette esercitazioni sicure e verificabili.
3. Formazione obbligatoria anche in Cassa Integrazione
Le aziende che ricorrono alla CIG devono ora erogare la formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di sospensione. Un obbligo nuovo che impatta la pianificazione formativa, soprattutto nelle imprese con storico utilizzo degli ammortizzatori sociali.
4. Sicurezza nel lavoro agile: informativa annuale obbligatoria
Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno un’informativa scritta sui rischi generali e specifici agli smart worker e al RLS. Mancato adempimento: sanzione penale prevista dalla modifica all’art. 55 del Testo Unico. Questo obbligo riguarda qualsiasi azienda che abbia anche un solo dipendente in modalità agile.
Cosa non cambia: gli obblighi che restano invariati
Attenzione: semplificazione non significa esonero La Legge PMI 2026 non elimina e non riduce gli obblighi fondamentali. DVR, nomina dell’RSPP, sorveglianza sanitaria, formazione obbligatoria e piano di emergenza rimangono dovuti per tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 restano invariate. |
L’errore più comune che stiamo già vedendo: alcuni titolari interpretano la “semplificazione” come una riduzione degli obblighi. Non è così. La legge semplifica le modalità di adempimento per alcune figure e alcuni strumenti — non riduce la sostanza della tutela.
Cosa fare nei prossimi 60 giorni
Se sei un HR Manager, un DG o un titolare di PMI, queste sono le azioni prioritarie:
– Verifica che il DVR sia aggiornato — l’entrata in vigore di una nuova norma è uno dei trigger che obbligano alla revisione
– Se hai dipendenti in smart working, prepara l’informativa annuale sui rischi e consegnala entro la prima scadenza utile
– Pianifica la formazione sulla sicurezza anche per i periodi di eventuale CIG
– Valuta con il tuo RSPP se e quando adottare il MOG semplificato non appena INAIL pubblicherà i modelli (attesi entro agosto 2026)
– Assicurati che tutte le comunicazioni di infortuni avvengano tramite portale INAIL online
Chi è Saniwork
Saniwork è una società del Gruppo Anteo specializzata in servizi integrati di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Supportiamo oltre 500 aziende clienti — principalmente PMI in Lombardia, Piemonte e Veneto — con servizi di medicina del lavoro, RSPP esterno, formazione e igiene ambientale. Gestiamo la sorveglianza sanitaria di oltre 70.000 lavoratori.
La vostra azienda è in regola con le novità della Legge PMI 2026? Richiedete una verifica gratuita — risponderemo entro 24 ore · info@saniwork.it · www.saniwork.it |