Ge.Fo.S.: la nuova piattaforma di Regione Lombardia per la formazione sulla sicurezza

Regione Lombardia si prepara a introdurre Ge.Fo.S. – Gestione Formazione Sicurezza, il nuovo sistema regionale dedicato alla tracciabilità e al monitoraggio della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La piattaforma nasce nell’ambito delle novità introdotte dalla Legge Regionale Lombardia 10 febbraio 2026, n. 4, che prevede anche l’istituzione di un Elenco regionale dei soggetti formatori. Cosa cambia con Ge.Fo.S.? L’obiettivo è superare una gestione basata prevalentemente sulla verifica dell’attestato, rendendo maggiormente tracciabile l’intero percorso formativo. Il sistema sarà orientato a rendere verificabili informazioni quali: Questo dovrebbe consentire una maggiore trasparenza del sistema e facilitare le attività di controllo, contribuendo anche al contrasto della cosiddetta “formazione cartolare”. Cosa significa per le aziende? Per le imprese diventerà ancora più importante garantire una gestione ordinata, aggiornata e digitalizzata della formazione sulla sicurezza. In attesa della piena definizione delle modalità operative di Ge.Fo.S., è consigliabile: Un tema centrale sarà inoltre quello dell’interoperabilità con gli altri sistemi di tracciabilità, per evitare duplicazioni degli adempimenti e dei caricamenti documentali. Saniwork al fianco delle aziende Saniwork supporta le aziende nella gestione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla pianificazione dei corsi al monitoraggio delle scadenze e della relativa documentazione. Continueremo a monitorare l’evoluzione di Ge.Fo.S. e i prossimi provvedimenti attuativi per aggiornare le aziende sulle novità operative. Per informazioni e supporto:📩 info@saniwork.it
La formazione obbligatoria è cambiata: la tua azienda è già in regola?

Da maggio 2025 le regole sulla formazione sicurezza sono cambiate. Molte aziende stanno ancora usando schemi che, entro il 24 maggio 2026, non saranno più validi. Chi deve fare il corso L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 obbliga alla formazione tutti i lavoratori: dipendenti, neoassunti, apprendisti, somministrati, e i tirocinanti quando equiparati ai lavoratori. In base al ruolo, servono anche corsi per preposti, dirigenti, il datore di lavoro stesso (obbligo introdotto dal 2025), RSPP/ASPP, addetti antincendio e primo soccorso, RLS, e chi usa attrezzature soggette ad abilitazione. Per i lavoratori autonomi l’obbligo non è automatico: dipende da attività, attrezzature, contesto di appalto e richieste del committente. Durate per ruolo Figura Durata iniziale Aggiornamento Lavoratori — rischio basso 8 ore Ogni 5 anni, 6 ore Lavoratori — rischio medio 12 ore Ogni 5 anni, 6 ore Lavoratori — rischio alto 16 ore Ogni 5 anni, 6 ore Preposti 12 ore Ogni 2 anni, 6 ore Dirigenti 12 ore (+6 se cantieri) Ogni 5 anni, 6 ore Datore di lavoro 16 ore Ogni 5 anni, 6 ore RLS 32 ore Secondo CCNL La classe di rischio dipende dal settore ATECO e dalla valutazione dei rischi reale: reparti diversi della stessa azienda possono ricadere in classi diverse. Cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni 2025 Approvato il 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 (in vigore lo stesso giorno), l’Accordo sostituisce quelli del 2011, 2012 e 2016. Le novità principali: corso obbligatorio per il datore di lavoro, preposti con aggiornamento biennale (prima quinquennale), dirigenti con durata ridotta ma modulo aggiuntivo per i cantieri. Punto chiave: c’è un periodo transitorio fino al 24 maggio 2026, durante il quale restano validi anche i vecchi schemi. Superata quella data, valgono solo le nuove regole. Verificate con il vostro referente la scadenza specifica per il corso del datore di lavoro: le fonti di settore non sono unanimi sulla data esatta. Il corso è valido online? Dipende dal percorso. La formazione generale dei lavoratori può essere in e-learning, se rispetta i requisiti tecnici previsti. La formazione dei preposti, invece, richiede presenza o videoconferenza sincrona: non è ammesso l’e-learning asincrono. I corsi con addestramento pratico richiedono comunque una parte in presenza. Quanto costa Non esiste una tariffa fissa: dipende da durata, modalità, numero di partecipanti e presenza di moduli pratici. Il criterio utile non è il prezzo più basso, ma la coerenza del percorso con ruolo e rischio reale: un corso non conforme non protegge in caso di controllo o infortunio, anche se costato meno. Un costo spesso trascurato è quello della gestione frammentata tra più fornitori. Nei clienti Saniwork con contratto continuativo su più servizi, la riduzione media dei costi rispetto a fornitori separati è stata del 22% nel periodo 2023-2025 (dato interno). Checklist prima di iscrivere qualcuno a un corso Qual è il ruolo reale della persona? Cosa dice il DVR sulla classe di rischio della sua mansione? Il percorso rispetta la durata minima prevista dall’Accordo 2025? La modalità (aula, videoconferenza, e-learning) è ammessa per quel corso? Quando scade l’attestato attuale, e chi lo monitora? In sintesi Le durate e le modalità dipendono da ruolo e rischio, non sono uguali per tutti. Il periodo transitorio fino a maggio 2026 è una finestra utile per adeguarsi senza urgenza — chi rimanda rischia di dover gestire tutti gli aggiornamenti insieme, sotto pressione. Domande frequenti Chi deve fare il corso sicurezza obbligatorio? Lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, RLS, addetti alle emergenze e chi usa attrezzature abilitanti. Quanto dura per i lavoratori? Da 8 ore (rischio basso) a 16 ore (rischio alto). Da quando è obbligatorio il corso per il datore di lavoro? Dal 24 maggio 2025, con periodo transitorio in corso: verificate la scadenza specifica con il vostro referente. Il corso online vale per tutti i ruoli? No: i preposti richiedono presenza o videoconferenza sincrona; i corsi pratici richiedono comunque presenza. Un lavoratore autonomo deve fare il corso? Dipende da attività, attrezzature e contesto di appalto: va verificato caso per caso. Approfondimenti collegati: Accordo Unico Stato-Regioni: guida completa · Formazione sicurezza (pagina servizio) · Gestione della sicurezza negli appalti a catena.
Fascicolo Elettronico del Lavoratore: cosa c’è da sapere (e cosa NON è ancora obbligatorio)

Fascicolo Elettronico del Lavoratore: la tua azienda è davvero pronta? Dal 1° gennaio 2026 la formazione dei tuoi lavoratori ha un nuovo “documento d’identità”: il FEL. Nessun obbligo immediato, ma chi si organizza per tempo parte con un vantaggio. Scopri in 2 minuti dove si trova la tua azienda — e come Saniwork può portarti in regola senza pensieri. Per anni la formazione sulla sicurezza si è retta su un pilastro semplice: l’attestato di carta, firmato, timbrato, archiviato in un raccoglitore. Dal 2026 quel pilastro ha un compagno digitale che, quando il sistema entrerà a pieno regime, diventerà l’unico a contare davvero in sede di controllo: il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL). Non è un dettaglio burocratico. È un cambio di paradigma nel modo in cui aziende, lavoratori e organi di vigilanza dialogano sulla sicurezza — e le aziende che si organizzano oggi, mentre il quadro è ancora in transizione, arriveranno alla scadenza senza la corsa contro il tempo che toccherà a chi aspetta. Cos’è davvero il FEL Il FEL è un archivio digitale individuale, ospitato nella piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) del Ministero del Lavoro, introdotto dall’art. 5 del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha modificato l’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 81/2008. In pratica, ogni lavoratore avrà un “passaporto formativo” digitale che raccoglie: Dati anagrafici e storico lavorativo — i rapporti di lavoro passati e presenti, alimentati dalle comunicazioni obbligatorie. Formazione e addestramento — l’elenco completo degli attestati conseguiti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Idoneità sanitaria — gli esiti della sorveglianza sanitaria del Medico Competente, nel rispetto della privacy. Patente a crediti — il collegamento diretto con i sistemi di qualificazione professionale nei cantieri. Tre soggetti possono accedervi, ciascuno con un proprio livello: il lavoratore consulta il proprio fascicolo con SPID o CIE; il datore di lavoro visiona i dati del personale in organico tramite l’area riservata ministeriale; gli organi di vigilanza (INL, ASL) verificano la regolarità della formazione direttamente dal sistema. Perché cambia le regole del gioco Fino a oggi, in caso di ispezione, un registro firme o un attestato cartaceo bastavano a dimostrare che la formazione era stata fatta. Con il FEL, il baricentro della prova si sposta: il dato digitale diventa il riferimento primario, e un attestato non registrato nel sistema rischia di non avere più, da solo, lo stesso valore probatorio — salvo dimostrare che la trasmissione dei dati è effettivamente avvenuta. Per le imprese significa una cosa molto concreta: non basta più “aver fatto formazione”, bisogna poterlo dimostrare dove conta, cioè nel sistema che l’ispettore consulterà. E ricostruire anni di attestati cartacei, sparsi tra dipendenti, enti formatori ed ex-collaboratori, è un lavoro che richiede tempo — meglio iniziarlo con calma oggi che farlo di corsa a maggio 2026. La scadenza che le aziende non possono ignorare: 30 giugno 2026 La legge fissa al 30 giugno 2026 il termine entro cui le aziende devono verificare che la formazione pregressa dei propri lavoratori sia stata correttamente migrata e registrata nel FEL. Non è una scadenza per “iniziare” qualcosa di nuovo, ma per controllare che lo storico sia al suo posto — un’operazione che richiede tempo se fatta su organici numerosi o con anni di formazione accumulata in archivi diversi. Un chiarimento importante (e spesso trascurato) Va detto con onestà, perché in rete circolano interpretazioni molto diverse tra loro: la norma è in vigore, ma le modalità tecniche con cui i dati devono essere caricati e rese interoperabili tra le banche dati regionali e il SIISL sono ancora demandate a decreti attuativi, non tutti pubblicati. Questo significa che, secondo le indicazioni finora fornite dalle amministrazioni competenti, non risultano oggi sanzioni operative automatiche per la mancata registrazione nel FEL, e che la formazione va comunque continuata e documentata secondo le modalità tradizionali fino a istruzioni tecniche definitive. Detto altrimenti: il sistema è acceso, ma non ancora a pieno regime. Ciò non significa potersi permettere di aspettare: significa avere il tempo per arrivare preparati, invece di rincorrere la conformità all’ultimo momento. Cosa fare, concretamente, già da oggi Fai un censimento interno della formazione pregressa di tutti i lavoratori: chi ha fatto cosa, quando, con quale ente formatore. Verifica la conformità dei corsi al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025 (periodo transitorio fino al 24 maggio 2026): un corso non conforme oggi è un problema doppio domani. Non avviare nuovi corsi secondo le vecchie regole dopo il 24 maggio 2026. Predisponi un sistema di archiviazione digitale ordinato, così che, non appena saranno chiarite le modalità tecniche di caricamento nel SIISL, il passaggio sia immediato e non un’emergenza. Il punto di vista di Saniwork Le aziende che si muovono ora — costruendo ordine nei dati formativi prima che diventi un obbligo verificabile in tempo reale — non solo evitano rischi, ma trasformano un adempimento in un vantaggio organizzativo: meno tempo perso a “ricostruire” la formazione di un dipendente al cambio di mansione o di azienda, più tracciabilità, meno carta. Continueremo a monitorare la pubblicazione dei decreti attuativi e vi terremo aggiornati su ogni sviluppo concreto. Non aspettare il decreto attuativo per scoprire di non essere pronto La buona notizia è che oggi non c’è alcuna corsa contro il tempo: il sistema non è ancora a pieno regime e non sono previste sanzioni immediate. La notizia ancora migliore è che questo è esattamente il momento migliore per metterti in regola, con calma, prima che diventi un’urgenza per tutti contemporaneamente. Saniwork affianca le aziende in ogni fase di questo passaggio: Check-up gratuito della documentazione formativa — verifichiamo insieme a voi lo stato degli attestati di tutti i lavoratori, individuando lacune e rischi prima che lo faccia un ispettore. Verifica di conformità dei corsi al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Organizzazione e gestione documentale, pronta per essere caricata nel FEL non appena il sistema sarà tecnicamente operativo. Aggiornamento costante, così non dovrete monitorare voi stessi la pubblicazione dei decreti
Lavoro agile: cosa cambia davvero dal 2026 (e cosa devono fare le aziende)

AGGIORNAMENTO NORMATIVO Smart Working: dal 7 aprile 2026 scattano le sanzioni penali per chi non consegna l’informativa sulla sicurezza La Legge n. 34/2026 inserisce l’obbligo nel sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008. Arresto fino a 4 mesi o ammenda fino a € 7.403,96. Nessun periodo transitorio. Aprile 2026 · L. 11 marzo 2026, n. 34 · D.Lgs. 81/2008, art. 55 L’obbligo di informativa sulla sicurezza per i lavoratori in smart working esiste dal 2017 (art. 22, L. 81/2017), ma era rimasto senza sanzione. Da oggi è presidio penale. Chi non adempie rischia l’arresto o un’ammenda fino a € 7.403,96. Chi è coinvolto Situazione Obbligo Dipendenti in smart working con accordo scritto comunicato al Ministero del Lavoro Obbligato — adempiere subito Dipendenti che lavorano da casa senza accordo scritto Zona grigia — regolarizzare e adempiere Nessun dipendente in smart working Non obbligato Cosa deve contenere l’informativa Deve essere consegnata almeno una volta l’anno al lavoratore e all’RLS. Contenuti minimi obbligatori: – Rischi generali dell’attività svolta fuori dai locali aziendali – Rischi specifici del luogo scelto (casa, co-working, spazi pubblici) – Rischi da uso dei videoterminali: affaticamento visivo, postura, sindrome del tunnel carpale – Stress lavoro-correlato e tecnostress: reperibilità, difficoltà a disconnettersi, isolamento – Misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro – Diritto alla disconnessione al di fuori dell’orario concordato – Sorveglianza sanitaria (visita oculistica se uso VDT oltre 20 ore settimanali) Non basta redigere il documento: occorre la firma per ricevuta del lavoratore e dell’RLS, e la conservazione della prova di consegna anche via PEC. Le sanzioni Mancata consegna o mancato aggiornamento annuale dell’informativa (art. 55, co. 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008): Arresto da 2 a 4 mesi · Ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 Applicazione immediata dal 7 aprile 2026. Nessun periodo transitorio. Cosa fare subito 1 Verificare l’esistenza di accordi individuali di lavoro agile comunicati al Ministero del Lavoro. 2 Predisporre o aggiornare l’informativa scritta con tutti i contenuti richiesti dalla norma. 3 Consegnarla al lavoratore e all’RLS, ottenendo firma per ricevuta. 4 Conservare copia con data, firma e prova di consegna (anche via PEC). 5 Programmare il rinnovo annuale o anticiparlo a ogni modifica delle condizioni di lavoro agile. Saniwork gestisce l’intero processo: redazione, aggiornamento, consegna e conservazione della documentazione. +39 338 997 5365 · info@saniwork.it · www.saniwork.it
Ordinanza caldo Lombardia 2026: divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde
Legge PMI 2026: cosa cambia davvero per la sicurezza sul lavoro nelle PMI

NORMATIVA · Giugno 2026 · 5 minuti di lettura Legge PMI 2026: cosa cambia davvero per la sicurezza sul lavoro nelle PMI Dal 7 aprile 2026 è in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la cosiddetta “Legge annuale sulle PMI”. Tra le sue disposizioni ci sono modifiche concrete al D.Lgs. 81/08 che riguardano direttamente le piccole e medie imprese. In questo articolo spieghiamo cosa cambia, cosa rimane invariato e cosa fare nei prossimi 60 giorni. Norma di riferimento Legge 11 marzo 2026, n. 34 · G.U. n. 68 del 23 marzo 2026 · In vigore dal 7 aprile 2026 Modifica: D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) Si applica principalmente a: microimprese, PMI fino a 50 dipendenti (alcune misure fino a 200) Le 4 novità che impattano sulle PMI La legge non stravolge il sistema. Introduce invece quattro aggiustamenti mirati che, se capiti bene, possono semplificare alcuni adempimenti. 1. Modello organizzativo semplificato (MOG) L’INAIL ha 120 giorni (dall’entrata in vigore) per elaborare modelli di organizzazione e gestione semplificati, pensati su misura per micro e PMI. Adottarli non è obbligatorio, ma chi lo fa ottiene un’esimente dalla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 — una protezione concreta per il titolare in caso di infortuni gravi. 2. Formazione in realtà virtuale e tracciabilità digitale È ora consentito l’uso di simulatori e realtà virtuale per l’addestramento specifico, con obbligo di tracciabilità digitale. Una novità rilevante per settori con rischi elevati (logistica, manifattura, cantieri) che permette esercitazioni sicure e verificabili. 3. Formazione obbligatoria anche in Cassa Integrazione Le aziende che ricorrono alla CIG devono ora erogare la formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di sospensione. Un obbligo nuovo che impatta la pianificazione formativa, soprattutto nelle imprese con storico utilizzo degli ammortizzatori sociali. 4. Sicurezza nel lavoro agile: informativa annuale obbligatoria Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno un’informativa scritta sui rischi generali e specifici agli smart worker e al RLS. Mancato adempimento: sanzione penale prevista dalla modifica all’art. 55 del Testo Unico. Questo obbligo riguarda qualsiasi azienda che abbia anche un solo dipendente in modalità agile. Cosa non cambia: gli obblighi che restano invariati Attenzione: semplificazione non significa esonero La Legge PMI 2026 non elimina e non riduce gli obblighi fondamentali. DVR, nomina dell’RSPP, sorveglianza sanitaria, formazione obbligatoria e piano di emergenza rimangono dovuti per tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 restano invariate. L’errore più comune che stiamo già vedendo: alcuni titolari interpretano la “semplificazione” come una riduzione degli obblighi. Non è così. La legge semplifica le modalità di adempimento per alcune figure e alcuni strumenti — non riduce la sostanza della tutela. Cosa fare nei prossimi 60 giorni Se sei un HR Manager, un DG o un titolare di PMI, queste sono le azioni prioritarie: – Verifica che il DVR sia aggiornato — l’entrata in vigore di una nuova norma è uno dei trigger che obbligano alla revisione – Se hai dipendenti in smart working, prepara l’informativa annuale sui rischi e consegnala entro la prima scadenza utile – Pianifica la formazione sulla sicurezza anche per i periodi di eventuale CIG – Valuta con il tuo RSPP se e quando adottare il MOG semplificato non appena INAIL pubblicherà i modelli (attesi entro agosto 2026) – Assicurati che tutte le comunicazioni di infortuni avvengano tramite portale INAIL online Chi è Saniwork Saniwork è una società del Gruppo Anteo specializzata in servizi integrati di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Supportiamo oltre 500 aziende clienti — principalmente PMI in Lombardia, Piemonte e Veneto — con servizi di medicina del lavoro, RSPP esterno, formazione e igiene ambientale. Gestiamo la sorveglianza sanitaria di oltre 70.000 lavoratori. La vostra azienda è in regola con le novità della Legge PMI 2026? Richiedete una verifica gratuita — risponderemo entro 24 ore · info@saniwork.it · www.saniwork.it